A partire dall’8 Marzo 2021 , attraverso apposito sito che Ecocamere mette a disposizione
(vivifir.ecocamere.it), è possibile vidimare digitalmente i formulari su fogli A4, in sostituzione
dell’attuale modulistica vidimata presso la camera di commercio.
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova
formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 stabilisce che: fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario
di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice
copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero
univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle
Camere di Commercio.
Una copia rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti.
- Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
- Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Questa soluzione e’ transitoria in attesa del REN (Registro Elettronico Nazionale) e del relativo sistema di gestione della tracciabilità dei rifiuti, tuttavia rappresenta una reale semplificazione, totalmente gratuita (con eliminazione dei costi per l’acquisto dei formulari cartacei) che permetterà di avere disponibili , in tempo reale, tutti i formulari di cui un’impresa necessita, già vidimati senza necessità di doversi recare presso gli Uffici pubblici preposti a tale adempimento.
Almeno per ora, questa modalità di rilascio dei formulari si affianca e non sostituisce il tradizionale formulario cartaceo in 4 copie autoricalcanti (da vidimare) che potrà ancora essere utilizzato dalle imprese.
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in
vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n.148/98, nonché le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.
